Chiedere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

Descrizione

Chiedere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori  (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):

  • in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
  • che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
  • comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è  sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

In Comune di Altopascio …

La domanda può essere presentata tramite lo Sportello Polifunzionale (SPID, CIE, CNS) o tramite PEC.

Si precisa che le marche da bollo sono due da 16,00 € , una per la domanda ed una per il rilascio (assolvimento telematico).

Il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia edilizia, approvato con Deliberazione C.C. 16/03/2023, n. 18, all'art. 17 specifica la metodologia di calcolo delle sanzioni in applicazione del D.lgs 42/2004.