Chiedere l'attestazione di idoneità abitativa

Descrizione

Chiedere l'attestazione di idoneità abitativa

Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.

L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.

In Comune di Altopascio …

La richiesta può essere presentata tramite lo Sportello Polifunzionale (SPID, CIE, CNS), tramite PEC o cartacea all’Ufficio Protocollo.

Si precisa che le marche da bollo sono due da 16,00 €, una per la domanda ed una per il rilascio (assolvimento telematico solo in caso di richiesta digitale).

Approfondimenti

L'attestato deve essere ottenuto quando il cittadino extracomunitario intende:

Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.

La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:

L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.

Requisiti

Per individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, la Circolare ministeriale 18/11/2009, n. 7170 ha chiarito che i Comuni possono fare riferimento al Decreto ministeriale 05/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore. La norma individua alcune caratteristiche fondamentali riguardanti:

  • l’altezza minima dei locali
  • l’aereazione, l’illuminazione e la salubrità dei locali
  • le caratteristiche delle stanze da bagno
  • l’isolamento acustico
  • la presenza dell’impianto di riscaldamento
  • la conformità degli impianti.

Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.