Descrizione
Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):
- in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
- che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
- comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).
Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.
Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.
In Comune di Altopascio …
La domanda può essere presentata tramite lo Sportello Polifunzionale (SPID, CIE, CNS) o tramite PEC.
Si precisa che le marche da bollo sono due da 16,00 € , una per la domanda ed una per il rilascio (assolvimento telematico).
Il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia edilizia, approvato con Deliberazione C.C. 16/03/2023, n. 18, all'art. 17 specifica la metodologia di calcolo delle sanzioni in applicazione del D.lgs 42/2004.